Fondo Nuove Competenze

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In coerenza con il quadro regolamentare definito dal Governo nazionale per contrastare gli effetti economici dell’epidemia causata dal COVID19 e, in particolare, considerati l’art. 88 comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020, l’art. 4 del Decreto Legge n. 104/2020 e il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 ottobre 2020, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 22 ottobre 2020 (di seguito Decreto di attuazione), ANPAL, con il presente Avviso, rende note le modalità per l’accesso al FONDO NUOVE COMPETENZE (di seguito “FNC”). 

Gli interventi del FNC hanno a oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato, ai sensi dell’art. 88, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 e dell’art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro (di seguito “accordi collettivi”) – sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda – per i quali le ore in riduzione dell’orario di lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori. 

Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 88, comma 1, del richiamato Decreto Legge n. 34/ 2020, dall’art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 e dall’art. 3 del Decreto di attuazione: devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2022 (prorogato al 30 giugno 2021) devono prevedere i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze, il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze, nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso;

–  il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore è pari a 200;  

– devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze 2 produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016; – possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà lavorative. 

Il FNC rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori. Ai sensi dell’art. 5 (Progetto per lo sviluppo delle competenze e soggetti erogatori) del Decreto di attuazione, il progetto per lo sviluppo delle competenze individua gli obiettivi di apprendimento in termini di competenze, dei soggetti destinatari del progetto, del soggetto erogatore, degli oneri, delle modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e della relativa durata. Il progetto, in coerenza con gli indirizzi italiani ed europei in materia di innalzamento dei livelli di competenze degli adulti, deve dare evidenza: delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;  delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;  delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Il soggetto erogatore dei percorsi di sviluppo delle competenze è individuato dall’impresa all’interno del progetto formativo presentato in sede di accordo collettivo. 3

Destinatari

Sono destinatari del contributo tutti i datori di lavoro privati che, ai sensi dell’art. 88, comma 1 del richiamato Decreto Legge n. 34/2020, abbiano stipulato entro il 31 dicembre 2022 gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro. Sono interessati dagli interventi i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC o in somministrazione, per i quali è ridotto l’orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall’accordo collettivo.

All’istanza, deve essere allegata la seguente documentazione: 

  • l’accordo collettivo conforme a quanto stabilito dall’art. 88, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2020, dall’art. 3 (Requisiti dell’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro) del Decreto di attuazione e dall’art.1 del presente Avviso; 
  • il progetto formativo con le caratteristiche previste dall’art. 5 (Progetto per lo sviluppo delle competenze e soggetti erogatori) del Decreto di attuazione e dell’art. 1 del presente Avviso; 
  • l’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze, secondo lo schema previsto dall’Allegato 2 del presente Avviso; 
  • eventuale delega del rappresentante legale corredata da documento di identità del delegante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 3bis del DPR n. 445/2000.
  • DURC

All’Avviso Fondo Nuove Competenze, approvato dal decreto ANPAL n. 461 del
04.11.2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • al paragrafo 6, le parole: “in due tranche: anticipazione del 70% e saldo” sono
    sostituite dalle seguenti: “in un’unica tranche a saldo, fatta salva la possibilità per i
    datori di lavoro di richiedere un’anticipazione, nella misura del 40% del contributo
    riconosciuto”;
  • al paragrafo 6, sez. 6.1, le parole “l’erogazione a titolo di anticipazione, del 70% del
    contributo concesso.” sono sostituite dalle seguenti: “la possibilità di chiedere a titolo di
    anticipazione l’erogazione del 40% (quaranta per cento) del contributo concesso, previa
    presentazione di una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa irrevocabile,
    incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari all’anticipo e della durata di
    ventiquattro mesi, a garanzia dell’eventuale richiesta di restituzione della somma stessa.
    La garanzia, redatta secondo lo schema pubblicato sul sito ANPAL, potrà essere rilasciata
    da soggetti che posseggano alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 della legge
    10 giugno 1982, n. 348 o dall’art. 107 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385: 1) se Banca,
    di essere iscritta all’Albo presso la Banca d’Italia; 2) se Impresa di assicurazione, di essere
    inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP;
    3) se Società finanziaria, di essere inserita nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d. lgs.
    N. 385/1993 presso la Banca d’Italia.
    La fidejussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa dovrà essere presentata, entro
    60 giorni a partire dalla data di effettiva ammissione a contributo, caricando il documento
    sul sistema informativo. In assenza del caricamento entro il predetto termine, l’intero importo
    del contributo sarà erogato in un’unica soluzione a saldo.”.

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